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Diritti negati

Quotidianamente sentiamo notizie allarmanti relative alla condizione dei bambini nel mondo: abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche, lavoro minorile, ecc.

 

 

Associazione Villa Dei Colli Lonato Onlus

Via Campagna, 5 - CP 80

25017 Lonato del Garda (Bs)

Tel./Fax 030 674064

Partita IVA 01868380989

Pensiamo che nel nostro paese, l'Italia, i nostri bambini siano protetti; esistono Tribunali per i minorenni con Giudici, Tecnici, Periti, servizi sociali con psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali e persone "umane" che, grazie a leggi ben studiate ed alla loro devozione professionale, riescono a proteggere i nostri figli.

Di colpo scopriamo che tutte quelle certezze venivano solo dalla fortuna del "non sapere".

Dobbiamo agire prevenendo tali violenze, e responsabilizzare gli "onesti".

 

"Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, 

bensì il silenzio spaventoso delle persone oneste"

M.L. King

Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare questi onesti commentando l’inefficienza delle leggi e di parte di coloro che le applicano, documentando con atti ufficiali come le Istituzioni agiscono, al fine di poter presentare proposte concrete nel solo ed esclusivo interesse del diritto di essere bambino.

Per conoscere

Questa pagina vuole documentare ed evidenziare le incongruenze riscontrate in certe "figure professionali" che dovrebbero difendere i diritti dei minori; creare un momento di discussione e studiare, grazie all’aiuto di tutti coloro che vorranno collaborare, delle regole da proporre cui queste figure possano fare riferimento, praticamente un codice deontologico.

"Il Caso" racconta l'esperienza di L.C., separatasi consensualmente su richiesta del marito nel luglio 1998 e genitore affidatario della minore (all’epoca di due anni e 7 mesi), documentata da atti di Tribunale, perizie, verbali dei Carabinieri e lettere autografe, riconosciute ed allegate agli atti legali che tuttora proseguono.

In quanto atti depositati, possono essere pubblicati, rispettando quanto stabilito dal Garante sulla Privacy.

Il Caso

Ho scelto di raccontare la mia esperienza al fine di evidenziare il totale disinteresse da parte di certe figure istituzionali di riconoscere il diritto dei bambini.

Si potrà vedere attraverso atti ufficialmente depositati, come queste figure hanno manipolato a loro piacimento la situazione, negando alla bambina, oggi di 5 anni, ogni suo diritto.

Lo scopo è quello di creare delle linee guida sia per le figure professionali che per chi, come me, a seguito di false accuse e tra l’indifferenza di tutti, lotta per ottenere il riconoscimento della verità per poter esercitare il suo ruolo di madre e di donna nella tranquillità a volte negata da una giustizia spesso assente ed inefficiente.

La mia non vuole essere una sterile accusa ad un sistema ingiusto ma la documentazione di una realtà, sperando che tutti coloro che si riconoscono nella priorità del diritto dei più indifesi, contribuiscano segnalando, in base alla loro esperienza, i problemi riscontrati e le eventuali proposte.

Dopo un anno e mezzo durante il quale ho subito false accuse, minacce e ingiurie da parte di F. S., ho deciso di contribuire con una memoria scritta interamente ed esclusivamente da me, unica vera vittima di questa situazione portata avanti senza tregua da F. S. che, come evidenzierò, si è preoccupato più di fare del male a me ed a "Giulia", anziché preoccuparsi di generare un sano ed affettuoso rapporto con la stessa, tentando di dare a me responsabilità delle sue incapacità relazionali, finalmente oggi documentate ufficialmente dalla perizia effettuata dal dott. Carlucci, Neuropsichiatra nominato dal Tribunale. (Allegato 19 606 kb) .

I testi cui farò riferimento, richiamati con il simbolo (1), (2) e (3), sono testi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, e finanziati dalla stessa al fine di fornire linee guida a tutti coloro che si muovono a favore dei diritti dei minori, nel rispetto della Convenzione dell’ONU sui "Diritti del fanciullo" del 1989, resa interamente esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

  • (1) - Atti del convegno "Le famiglie interrogano le politiche sociali" – Bologna 29/30/31 marzo 1999 (Pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali).
  • (2) - "Un volto o una maschera? – I percorsi di costruzione dell’identità" – Firenze, Novembre 1997 – Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza (Pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali).
  • (3) - "I diritti attuati" – Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – Novembre 1998 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza - Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza – Ministero degli Affari Esteri – Comitato interministeriale per i Diritti Umani.

In questo anno e mezzo ho subito ricorsi dove, avvocati coscienti che nessun giudice (in cause di separazione) si pone il problema di verificare se quanto esposto sia vero o falso, presentando testimoni inesistenti quali la Sig.ra D. P., persona che "Giulia" non ha neanche mai vista (vedi memoria di costituzione depositata il 23 luglio 1999 - Allegato 9 147 kb) o mettendo in bocca a persone cose che non sono mai state dette come nel caso della Sig.ra P. A., (sempre Allegato 9), quando F. S. sostiene che: "Contrastanti ed opposte alle testimonianze prodotte dalla reclamante appaiono le spontanee dichiarazioni rilasciate dalla sig. P. A., educatrice di "Giulia" all'asilo "XXX" di XXX, che attestano la felicità della minore, che si buttava letteralmente nelle braccia del padre durante le 2 uniche visite "proibite" di quest'ultimo all'istituto, non dimostrando alcun segno di angoscia o timore, anzi, di contentezza e felicità e che la descrivono nella quotidianità come una bambina serena, attenta, capace, vivace, aperta e socievole, senza difficoltà o disagi espressi", e che alla mia persona, in presenza anche della coordinatrice dello stesso Asilo, Sig.ra N. P., avevano comunicato esattamente l'opposto, tant'è che in seguito, la Scuola Materna, attraverso il suo legale l'Avv. Paolo Simoni, invitava che qualsiasi comunicazione avvenisse attraverso il suo studio al fine di "… evitare alla piccola "Giulia" nonché agli altri ospiti dell'Asilo possibili traumi" (Allegato 13 25 kb).

Ancora, ho subito perizie di psicologi e neuropsichiatri che si vogliono erigere a "giustizieri" di non si capisce cosa, rifiutando ogni contributo documentato, al fine di dare una valutazione "psicologica" a cose che si annunciano da sole quali chiari atti di aggressione nei miei confronti causati dall’incapacità relazionale, dall’immaturità e dalle problematiche personologiche da parte di F. S. (Allegato 19 606 kb) , volendo dare a tutti i costi consigli su cosa deve o non deve fare una "brava madre".

Pare che tutti si siano dimenticati non solo che "quella madre" sa cosa sta facendo e si preoccupa inutilmente di richiamare l’ex coniuge ai doveri a lui ascritti dal Tribunale sulle regole che devono gestire il nuovo rapporto di "coppia separata" basata sul reciproco rispetto, peraltro richiamato nell’atto di separazione "a) vita separata con l’obbligo del mutuo rispetto;", ma anche che nessuno può tentare di sostituirsi al genitore almeno fino a quando questo non venga riconosciuto incapace di intendere e di volere, a maggior ragione quando la minore in questione non presenta alcun problema se non il rifiuto, come vedremo più che motivato, nei confronti del padre.

E ancora, se l’interesse primario in caso di separazione dei coniugi è quello del minore, come mai nessuno vuole ascoltare "Giulia" che, sia alla dott.ssa Cornado che al dott. Carlucci, ha spiegato molto bene il suo rifiuto (vedi videoriprese effettuate dal dott. Carlucci)? 

Perché queste "figure" sostengono che non esistono motivi validi al rifiuto della stessa di andare con il padre, quando il padre ha continuamente perpetuato aggressioni fisiche nei suoi e miei confronti (vedi verbale Carabinieri Allegato 11 47 kb) e comunicazione Avv. Simoni della Scuola Materna - Allegato 13 25 kb) e che l'hanno vista sempre testimone di quelle verbali contro di me (che fino a prova contraria sono l’unica figura affettiva di riferimento), espresse con la rabbia tipica di chi, incapace al dialogo, trova nel turpiloquio pesante, lo scarico della sua ira, con termini quali "figlia di puttana", "bastarda", bestemmie ecc., che peraltro nel concetto educativo che sto portando avanti, rappresentano "parolacce che una brava bambina non deve ripetere"?

Non sono certamente le "problematiche personologiche" del padre, (riconosciute dallo stesso dott. Carlucci CTU nominato dal Tribunale), peraltro sminuendo l’impegno della madre anche davanti alla figlia, "depotenziamento del materno" (1) - (vedi videoriprese CTU), che aiuterà a generare un ipotetico rapporto padre/figlio.

A mio avviso solo la presa di coscienza del padre dei problemi a lui ascritti e la conseguente presa di posizione (volontaria o imposta dal Tribunale) nel mettersi in terapia, può aiutarlo a superare questi problemi tipici della "personalità disfunzionale" che, è doveroso sottolineare, trovano statisticamente alte possibilità di sfociare in patologia conclamata. Una volta risolti questi problemi, con tempi e modalità idonee, si interverrà per creare un rapporto padre/figlia sereno.

Personalmente ritengo che volendo a tutti i costi gestire un problema relazionale del padre affetto da personalità disfunzionale, come documentato dai test effettuati dal CTU, usando una bambina di 4 anni e mezzo quale terapia per lo stesso, come sostiene il dott. Carlucci nella sua relazione, non solo peggiorerà ulteriormente la condizione conflittuale e personologica del padre, ma farà sì che questi continuerà a vantare il suo "diritto legale di padre" anteponendolo all’interesse affettivo della piccola, alterando notevolmente il processo di identità di "Giulia", che si troverà mancante di figure certe e sicure di riferimento, figure fondamentali per tale processo come sostenuto fortemente dal Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza (2):

  • Le relazioni hanno quindi un valore rilevantissimo nella costruzione dell’identità, in particolare del soggetto in formazione. Da ciò una specifica responsabilità degli adulti nei confronti di questo itinerario.

In ogni fase del processo di crescita è indispensabile l’apporto per un’adeguata costruzione dell’identità del soggetto in età evolutiva, ma mentre questa necessità di apporto è fortemente sottolineata – nella cultura e nella percezione della coscienza collettiva – per quanto riguarda la fase della prima infanzia, si tende a sottovalutare la sua essenzialità nella fase preadolescenziale e adolescenziale, in cui invece più rilevante è lo sforzo di formazione dell’identità. Vengono così a mancare ai ragazzi e alle ragazze alcuni punti fermi che sono loro indispensabili per uscire dalla condizione di dipendenza familiare e per non approdare ad altre dipendenze. Vengono così meno alcune risposte a bisogni essenziali che, rimanendo inesauditi, possono portare a blocchi o deviazioni dell’itinerario intrapreso.

  • Il preadolescente e l’adolescente hanno innanzi tutto bisogno di trovare un punto di riferimento in adulti capaci di dare segnali precisi e facilmente decodificabili ai quali questi possano adattarsi od opporsi, ma che non possono ignorare e di cui non possono fare a meno. In questo itinerario iniziatico manca a volte un adulto che si sappia far carico dell’onere dell’iniziazione, perché spesso l’adulto di oggi rinuncia ad assumere atteggiamenti prescrittivi. Una prescrizione che certo non deve essere imposizione o peggio colonizzazione, che non deve essere intrusiva e totalizzante, ma che costituisca un esempio di maturità, una proposta forte da considerare e con cui rapportarsi, un universo prescrittivo che sia <<frangibile>> e cioè che lasci un margine alla discrezionalità, alla scelta, alla responsabilità.
  • Ciò è però assai difficile se la società è una <<società senza padri>>, che presenta solo fantasmi di adulti o compagni di strada, in cui le ambivalenze e le ambiguità della condizione di adulto rendono preferibile restare nella sicura ed apparentemente onnipotente condizione familiare.
  • La società di oggi non sembra affatto impegnata in questo settore: sembra che l’unico problema esistente sia quello di preparare l’adolescente al lavoro e di consentirgli spazi di occasioni per il tempo libero. Per la società nel suo complesso, l’unico rito iniziatico che conta è l’inserimento del nuovo venuto nella società dei consumi e cioè in una società che offre facili soddisfazioni a tutte le istanze, anche narcisistiche ed acquisitive.
  • La progressiva rinuncia o incapacità da parte degli adulti a svolgere una funzione educativa rende ancor più difficile e rischioso il processo di costruzione della propria identità.
  • I forti condizionamenti sociali da una parte, e le carenze di proposte educative dall’altra, portano però al rischio di produrre personalità facilmente condizionabili; ripiegate narcisisticamente su se stesse; profondamente insicure; disposte ad assumere qualunque identità, anche negativa, se ciò consente di non affrontare le difficoltà di un processo evolutivo che si avverte troppo impegnativo; pronte a cambiare continuamente sulla base delle suggestioni del momento; con forte bisogno di approvazione esterna per sentirsi confermare in una immagine positiva; dominate dal bisogno del possesso delle cose per riconoscersi come <<valore>>; pronte ad innescare meccanismi di fuga per bandire ogni senso di colpa e di responsabilità.
  • Ma personalità così fragili, bisognose solo di relazioni superficiali e non impegnative, incapaci di affrontare momenti costruttivi di vita interiore e desiderose solo di stordirsi nel rumore e di mescolarsi ad una società vociante non dialogante, prive di spirito critico, spaventate dalla fatica della costruzione di un progetto significativo per se e per gli altri facilmente eterodirette possono essere funzionali a un certo tipo di società tecnologica, ma non in grado di affrontare in modo cosciente, e da protagonisti, la complessità sociale.
  • Non si aspetta certo un papà che si defili da ogni responsabilità nei loro riguardi; quanti padri non sono presenti alle visite mediche che fanno il proprio figlio o la propria figlia e spesso, addirittura, accompagnano madre e figli in ospedale o allo studio medico, ma restano in macchina a leggere il giornale!

Ritengo inoltre doveroso sottolineare come nella relazione del dott. Carlucci (Proposte - Allegato 19 606 kb), si consigli:

  • "Giulia" rimarrà per ora affidata alla madre; Si noti la sottile minaccia del "per ora";
  • Otto incontri di mediazione con i due genitori, una volta la settimana per due mesi;
  • Contemporaneamente, incontri protetti, in presenza di figure professionali, tra il padre e la bambina, senza la presenza della madre;
  • Questi incontri potranno essere svolti presso i servizi sociali territorialmente competenti o presso gli ambulatori di Telefono Azzurro;
  • Gli stessi operatori che assisteranno questi incontri avranno anche il compito di monitoraggio;
  • Potrà essere utile effettuare alcuni incontri tra madre e la bambina, centrati sulla figura paterna, per aiutare "Giulia" a modificare il vissuto persecutorio verso il padre introiettando una figura genitoriale paterna buona;
  • Il padre dovrà essere accompagnato e sostenuto da uno psicoterapeuta, anche di sua fiducia, nel recupero del rapporto con la figlia;
  • Al termine dei due mesi, al quarto ed al sesto mese, gli operatori della mediazione e degli incontri suddetti, dovranno relazionare il Tribunale di Brescia ed i C.T.P. che avranno mantenuto i contatti con i loro clienti;
  • Al termine dei due mesi, i genitori e gli specialisti che stanno seguendo il caso organizzeranno la frequentazione padre - figlia, ovvero incontri senza operatori, con le modalità ed i tempi che riterranno più opportuni;
  • Dopo sei mesi dalla conclusione di questa C.T.U. si dovrà valutare l'opportunità o meno di una revisione della CTU.

Di fronte a queste proposte mi chiedo come può un neuropsichiatra mettere un soggetto con i problemi da lui stesso riscontrati di fronte ad un "progetto terapeutico" così ricco di impegni?

Mi permetto di tradurre in impegno di "tempo settimanale", le proposte:

  • Un incontro settimanale per due mesi per mediazione genitori;
  • Un incontro settimanale per due mesi per incontri protetti padre-figlia;
  • Minimo un incontro (nella prassi di solito sono due incontri settimanali) per due mesi per il padre con uno psicoterapeuta di sua fiducia.

A questo punto abbiamo un soggetto, che svolge una propria attività commerciale, che avrà impegnati settimanalmente e per due mesi, 3/4 pomeriggi.

Dal punto di vista medico mi è stata fatta la seguente osservazione che giro a Voi: "Se F. S. ha una personalità così alterata come risulta dalla relazione e dai test, come può sostenere impegni così ravvicinati che sicuramente lo metteranno in difficoltà emozionale (visto il fatto che come si denota dai test "… non si mette in discussione."). Lo scontro che avverrà in lui non solo rischierà di mettere lui in grave conflitto con tutto ciò che ne consegue, ma deteriorerà ulteriormente la relazione con la figlia che già oggi di lui ha una immagine di persona aggressiva.

E ancora, dopo tutti questi pomeriggi impegnati e sicuramente conflittuali, le corse per guadagnare anche solo un'ora per potersi dedicare al suo lavoro (perdendone comunque una grossa quantità), lo stress di dover rendere conto alla madre (socia nell'azienda) del mancato guadagno, una volta a casa il dover essere genitore della figlia B. (nata il XX/XX/1999) e marito della convivente, con tutti i problemi di routine di una famiglia normale, e soprattutto dovendo nuovamente modificare i suoi atteggiamenti personali (cosa che riuscirebbe difficile anche in una persona senza le sue problematiche) non è che tra i tanti rischi, viste peraltro le già presenti paure del perdere anche questa nuova relazione (dott. Carlucci - Allegato 19 606 kb), come una bottiglia riempita più del dovuto, scoppierà creando ulteriori conflitti che coinvolgeranno, oltre a "Giulia" e me, tutto il suo "clima famigliare", da lui oggi dichiarato sereno, minando anche il futuro suo e di questa nuova relazione?

Comunico che ho assistito ad azioni disdicevoli ad opera del dott. Carlucci, che cercava lo spazio per una mediazione dimenticandosi che "… la mediazione è un procedimento volontario alternativo di risoluzione del conflitto familiare , distinto sia dal procedimento giudiziario che dalla terapia familiare." (1) e che si atteggiava nei miei confronti con la continua minaccia , peraltro anche riportata nella relazione (pag. 24 - Allegato 19), del mettere in dubbio la mia capacità genitoriale qualora io non fossi riuscita a spingere la bambina verso il padre.

Approfitto di questo punto per far notare come lui stesso non è riuscito a trovare ed a proporre un solo lato positivo di "questo padre", tant'è che quando parla di "figura materna", parla della mia persona, mentre quando parla di "figura paterna", parla attraverso una "dotta lezione accademica", con una ottima bibliografia, che personalmente condivido (tant'è che a tutt'oggi, viceversa del mio ex-coniuge, non ho mai chiesto di togliergli la potestà genitoriale), ma non parla di F. S..

Con questi atteggiamenti, il CTU, cadeva continuamente nell’errore di sostituirsi al giudice, timore fortemente espresso anche nel convegno di Bologna "Le famiglie interrogano le politiche sociali: "Anche il rischio che il mediatore si tramuti in un ausiliario del giudice, o, addirittura che si sostituisca alla sua funzione regolatrice non è da sottovalutare …" (1).

L’atteggiamento tenuto dal dott. Carlucci ha fatto si che "… il mediatore entrerebbe a far parte della schiera dei "decisori concreti", che si avvalgono di tecniche particolari di controllo sociale e, su un piano più generale, la mediazione potrebbe presentarsi non come un ampliamento della libertà di scelta della persona, bensì come una limitazione dei cittadini nell’esercizio del loro diritto di rivolgersi alla giustizia." (1).

Lo stesso dott. Carlucci, o per incapacità o per altri motivi non da me ipotizzabili, dimentica non solo quanto da me sopra esposto, che farebbe parte delle regole di base per garantire la libertà del cittadino nell’esercizio del suo diritto di genitore, ma anche che nei casi di forte conflittualità familiare "… il ricorso al controllo penale produca un marcato inasprimento del conflitto medesimo" (1), cosa che ha provveduto egregiamente il mio ex - coniuge a fare (si noti che tutti i ricorsi sono stati mossi da lui).

Il CTU, da un lato cita tale principio (Allegato 19 - pag. 22) e subito si contraddice a pag. 24 quando vuole addossare alla madre l'eventuale responsabilità di un risultato negativo del rapporto padre-figlia, dimenticandosi nuovamente quanto "Giulia" ed io a tutt'oggi abbiamo passato causa la personalità disfunzionale del mio ex - marito, minacciando "l'allontanamento di "Giulia" dalla madre" dimenticando ancora che, negando o alterando la verità al minore: "Nell’ambito familiare il dovere di ascolto del minore, e di considerazione delle sue opinioni, non è espressamente affermato ma si ricava chiaramente dalla disposizione che sancisce per i genitori l’obbligo di svolgere la propria funzione educativa tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (art. 147 cod. civ.). La violazione da parte dei genitori di questo precetto può comportare interventi del giudice limitativi o ablativi della potestà genitoriale. Sulla base di questo precetto normativo, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sancito che la potestà genitoriale <<non comprende il diritto di contrastare, anche mediante restrizioni personali, le scelte ideologico - culturali del figlio minore ma deve essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo>> (26 ottobre 1973)." (3) e che "Il non rispetto dell’art.147 cod.civ.: "Di conseguenza la limitazione da parte dei genitori della libertà del figlio di manifestare il pensiero e di ricevere manifestazioni del pensiero costituirebbe cattivo esercizio della potestà". (3)

Dimentica inoltre che "E’ interessante rilevare che … si sono mostrate opinioni divergenti circa l’opportunità di far partecipare il minore al procedimento di mediazione, rivelando quindi un orientamento non uniforme in merito, al peraltro controverso, diritto del minore a partecipare alle decisioni che lo concernono." (1).




A questo punto, al fine di dare tutti i chiarimenti possibili per poter dare a "Giulia" la possibilità di avere la tranquillità e la serenità che le spetta (in nove mesi ha subito 3 perizie), ritengo utile produrre il più sinteticamente possibile (anche se non sarà facile) la mia versione dei fatti rifacendomi solo ed esclusivamente ad atti e documenti esistenti.

Premetto che fin dal momento in cui sono iniziati i primi conflitti (dicembre 1998), con F. S. ho voluto avere rapporti che potessero documentare ufficialmente le sue posizioni (registrazioni, fax e raccomandate), e pertanto non come sostiene il dott. Carlucci nella sua relazione "dall'aggressione subita del 05/06/99", al fine di potergli ribattere di volta in volta le alterazioni agli accordi presi, accordi che lui negava nell’incontro successivo.

Stesso atteggiamento ha tenuto negli atti legali portati avanti, nei quali negava o modificava a suo interesse quanto precedentemente fatto o detto, come si può vedere oltre che dagli atti, anche dalle videoriprese effettuate dal CTU dott. Carlucci.

  • Allegata ed integrante all’atto di separazione, esiste una lettera firmata da entrambi (Allegato 1 33 kb) nella quale si sono voluti spiegare i motivi che hanno portato alla separazione.
  • Con raccomandata del 18/12/98 (Allegato 2 21 kb) F. S., tramite l’avv. Fioretti suo legale, mi accusa "di non poter frequentare la figlia "Giulia" …, a causa di continui e pretestuosi ostacoli che lei frappone ad una serena frequentazione del padre con la figlia. …è sovente costretto a subire la limitazione di non vedere la figlia "Giulia" per ben 15 giorni consecutivi nell’ipotesi, già più volte verificatasi, in cui un sabato non vi sia la possibilità reale o fittizia di lasciare la minore alla custodia del padre."

E’ doveroso far notare che a tale data, non solo era la prima volta che "Giulia"  non incontrava il padre ma che, oltretutto, succedeva in seguito a malattia, documentata da certificato medico, della bambina (Allegato 3 9 kb).

  • Il giorno 09/04/99, ricevo un atto del Tribunale Ordinario (Allegato 4 74 kb)dove F. S., dopo solo 8 mesi, chiede la modifica del regime di frequentazione, sostenendo che: "… le modalità, peraltro restrittive, nonostante l’impegno profuso dal padre, impediscono di fatto una serena frequentazione, a causa di continui e pretestuosi ostacoli che la madre continuamente frappone …."

"Che la madre giostra a sua discrezione ed arbitrio la vita della minore e soprattutto il rapporto con il padre atteso che la stessa sembra sia ben lungi dall’aver risolto le proprie problematiche relazionali e forse anche i propri investimenti affettivi nei confronti del marito".

Faccio notare che a tale data "Giulia" non aveva visto il padre per soli 3 sabato, in quanto malata (come da certificati medici, Allegati 3 9 kb, 5 10 kb e 6 9 kb e una volta, il 06/03/99 (Allegato 7 20 kb), in quanto si era rifiutata di andare per paura poiché, per l’ennesima volta, il padre aveva manifestato la sua aggressività con ingiurie urlate in mezzo alla strada nei miei confronti in presenza di "Giulia" "Sei una bastarda che più bastarda di te non c’è neanche a farla fare apposta" (registrazione 27/02/99) e prendendo a calci alcuni sassi col rischio di colpire me e la bambina.

  • In data 10/06/99, ricorro in Corte d’Appello contestando la sentenza del Tribunale Ordinario. F. S. nella sua istanza di anticipazione dell’udienza, così mi accusa:
  • " …C. L. non ha più permesso al marito di vedere ne tantomeno di tenere con se la figlia "Giulia" non solo con le modalità di cui al decreto del 21.5.99 ma nemmeno secondo le più restrittive previsioni di cui alle condizioni di separazione"
  • "… che vi è fondato motivo di ritenere che il divieto di cui sopra, non sussistendo alcuna motivazione allo stesso, sia dettato da una quanto mai riprovevole strumentalizzazione della minore, che la stessa sia sottoposta dalla madre a forti pressioni psicologiche tali da compromettere il fragile equilibrio di una bambina di 3 anni e sette mesi cui viene immotivatamente negata la visita del padre …"  (Allegato 8 28 kb).

F. S., nella sua memoria di costituzione (Allegato 9 147 kb) chiede in via principale "Disporsi l’affidamento della minore "Giulia" per le ragioni esposte in comparsa di costituzione" sostenendo che "La sig.ra C.  consentiva al padre di vedere la figlia una sola volta alla settimana quando non esistevano impedimenti, di fatto ... riusciva a vedere la figlia non più di una volta al mese!" - "Di fatto il Sig. F. S. non ha più visto la figlia dal mese di maggio" accusandomi per l’ennesima volta di non aver " … ancora risolto i propri investimenti affettivi … facendo ricadere sulla figlia le ripercussioni negative dei propri problemi irrisolti …" - "Al ritorno a casa, sottoposta probabilmente ad un pressante e morboso interrogatorio da parte dell’amica della madre, e, forse anche della mamma stessa …" - "Questa presunta idoneità genitoriale sembra mancare in toto nell’atteggiamento assunto dalla madre, da sempre, ma soprattutto a seguito della pronuncia camerale del Tribunale di Brescia del 21 maggio u.s." - "… tanto da far ragionevolmente supporre che la minore venga consapevolmente "strumentalizzata e manipolata" dalla madre." - "Questi termini di "plagio e manipolazione del minore …" - "Ora, non ci si può non chiedere, ammesso che effettivamente la minore soffra situazioni di disagio psicologico accompagnati da stati d’ansia e paure da chi queste condizioni contingenti siano provocate, da un padre purtroppo assente ma non per Sua scelta, o da una madre troppo presente ed oppressiva?!" - "Per altro non esiste alcuna ragione degna di tutela che possa giustificare il comportamento della sig. C. atteso che il convenuto è un padre amorevole desideroso di stare accanto alla propria bambina durante la Sua crescita per potergli dare tutti gli apporti di conoscenza e affetto di cui è capace." - "… sussiste un consolidato ed insopprimibile rapporto di affetto e di fiducia tra padre e figlia, reso difficoltoso ed impossibile dalla personalità ansiosa, immatura, rigida, poco tollerante, egocentrica della madre della cui effettiva capacità di comprendere e soddisfare i reali bisogni e le aspettative della figlia pare, atteso quanto sopra, lecito dubitare." - "Si chiede in via istruttoria CTU volta a determinare le reali capacità della madre ad educare ed istruire la minore …".

Faccio notare che in tutto questo fiume di parole, F. S. si è dimenticato non solo le ingiurie verbali precedenti verso la mia persona in presenza di "Giulia" ma, soprattutto, che il giorno 5/6/99, in seguito al rifiuto della bambina ad andare con lui, dopo esattamente 19 secondi (e pertanto non provocato da me premeditatamente come lui sostiene, vedi cassetta – Allegato 10 28 kb), a quelle che erano aggressioni verbali, si sono aggiunte quelle fisiche, e che, con le stesse modalità, si sono ripetute sia il giorno 12/6/99 che il giorno 19/6/99, quando, dopo le solite ingiurie verbali, "Giulia", veniva nuovamente strattonata dal padre e solo grazie all’intervento del nonno materno si riusciva a portare la bambina in casa.

F. S., incurante delle urla di paura della bambina, piantonava la casa dei miei genitori impedendoci di uscire ed aumentando così il terrore di "Giulia", arrivando a chiamare i Carabinieri della Stazione di Lonato che, relativamente all’accaduto, verbalizzavano: "La Sig.ra C. chiamava d'iniziativa sua figlia e in nostra presenza gli chiedeva se voleva vedere il padre, ma questa gridando e piangendo riferiva di non volerlo vedere perché il papà "è cattivo e dice le brutte parole". - Successivamente la Sig.ra C., ci faceva ascoltare una cassetta registrata dalla stessa il giorno 05.06.1999, nella quale si poteva sentire che il Sig. S. tentava di prendere la figlia contro la sua volontà. - A questo punto, usciti dall'abitazione abbiamo riferito al Sig. S. che non era il caso di insistere in quanto sua figlia non voleva vederlo e che la stessa era traumatizzata dalla situazione venuta a crearsi, e lo si invitava ad allontanarsi dal posto per non creare ulteriore trauma alla bambina." (Allegato11 47 kb). A questo punto mi trovavo costretta a sporgere denuncia querela per ingiurie e maltrattamenti verso la bambina il 23/6/99 (Allegato 12 41 kb).

Oltre a questo F. S. si dimentica anche che il giorno 23/6/99, si è presentato a casa mia con l’avv. Fioretti ed una sua tirocinante spaventando ulteriormente "Giulia" e che, gli stessi, nonostante fossero stati avvisati dall’avv. D’Aprile (mio legale) del ricorso in Corte d’Appello che la sentenza del 21/5/99 fosse sospesa, si erano presentati alla Scuola Materna.

Non mi è dato sapere come si fossero comportati e che cosa abbiano combinato, fatto sta che il 29/6/99, ricevo una comunicazione dell’avv. Paolo Simoni (legale della Scuola Materna), nella quale si comunica che: "… eventuali future comunicazioni avvenissero direttamente con il mio studio così da evitare alla piccola "Giulia" nonché agli altri ospiti dell’Asilo possibili traumi." (Allegato 13 25 kb).

  • Il giorno 2/8/99 ricevo una convocazione per entrambi i genitori da parte del Tribunale per i minorenni di Brescia per il giorno 18/10/99 (Allegato 14 36 kb) e, il 10/8/99, una convocazione dell’Assistente Sociale del Distretto di Desenzano – ASL di Brescia, Sig.ra Paola Mangiagli nella quale mi viene comunicato che sia io che F. siamo "indagati" per gli artt. 330 e 333 del C.C.

Manifesto il mio disappunto e mi domando come, in seguito ad una aggressione di cui siamo state vittime io e "Giulia" e alla denuncia dell’accaduto ai Carabinieri, possa essere io ad essere indagata.

Non entro in merito a quanto è successo sia con la Sig.ra Mangiagli che con la psicologa dott.ssa Cornado (dello stesso Distretto), ma mi limito a leggere attentamente le relazioni (Allegato 15 110 kb).

Secondo le "Conclusioni", nella relazione della dott.ssa Cornado "… per "Giulia", se perdurasse la situazione attuale, sarà altissimo il rischio di perturbazioni dello sviluppo psichico e già alcuni dati anamnestici depongono per un inizio di tale perturbazione nelle aree dell’attaccamento, della differenziazione psicologica, della formazione dell’identità, dell’autostima.".

Mi limito ad evidenziare i "Dati anamnestici" dalla stessa dott.ssa Cornado demonizzati nella sua relazione, che da soli si commentano: "Viene riportata nell’anamnesi della bambina l’assenza di un oggetto transizionale ed il ricorso a tricotillomania per addormentarsi. La minore ha utilizzato il ciuccio fino ad un mese e mezzo di vita, poi ha iniziato a succhiarsi il pollice della mano destra ed ore, da qualche tempo, succhia insieme il medio e l’anulare. Viene inoltre riferita dalla madre la comparsa da tre o quattro mesi di una forma di masturbazione attuata con il lenzuolo fra le gambe e più in generale una regressione dello sviluppo della bambina. La madre riferisce inoltre una forma lieve di balbuzie e un irrigidimento muscolare a livello facciale quando la bambina deve gestire emozioni molto forti. Da circa un anno "Giulia" dorme nel lettone con la madre, pur avendo in precedenza sempre dormito nel suo lettino, nella sua cameretta." (Allegato 15 110 kb) presentato al dott. Carlucci, CTU nominato da questo Tribunale, al primo incontro).

In relazione alla mia persona, sempre nella stessa relazione (Allegato 15 110 kb), alle conclusioni si legge: "E’ parere della scrivente psicologa che in questo periodo la funzione genitoriale esercitata dalla madre della minore sia ampiamente compromessa a causa di profonde problematiche interne e per le quali forse è bene ipotizzare una accurata perizia psichiatrica.

All’osservazione della scrivente "Giulia" agisce prevalentemente le ansie non internalizzate del genitore, ansie depressive e persecutorie che, in questo momento, non possono essere tollerate ed elaborate dalla madre e che fungono da "cassa di risonanza" rispetto al mondo interiore della bambina. Sarà quindi opportuno che tutti si attivino per aiutarla a recuperare un sano rapporto con la mamma, presente ma per ora in maniera inadeguata, e con il papà tenuto distante dalla sua vita senza reale motivo di pregiudizio."

Mi limito a far notare che l’indicazione per "una accurata perizia psichiatrica" deriva da quanto dalla stessa dott.ssa Cornado rilevato e cioè "…la signora nel frattempo, anziché accomodarsi in sala di aspetto, era rimasta tutto il tempo dell’attesa vicino alla porta dello studio." e "La sig.ra L. è molto sollecita, tendente ad anticipare le risposte o le iniziative della bambina e quando questo succede "Giulia" è portata a dirigere la sua attenzione altrove." e "Prendendo in braccio la figlia la sig.ra L. le dice "Se tu vuoi venire vieni, se tu non vuoi venire non vieni" e si pone in contrasto con l’esaminatrice che le ricorda che queste decisioni non spettano ai bambini ma agli adulti."

Trovo doveroso ancora far notare come nella relazione non sia mai menzionato F. S.; eppure eravamo indagati entrambi per gli artt. 330 e 333, e, soprattutto, il tutto è nato per una aggressione nei confronti di "Giulia" e della mia persona da parte di F. S..

Come mai la dott.ssa Cornado si è "dimenticata" di svolgere il 50% del compito affidatole dal Tribunale per i minorenni?

Ed alla ragione di oggi, dove il dott. Carlucci rileva problematiche personologiche in F. S. e non in L. C., cosa deve concludere una persona che ha assistito alla sua denigrazione e diffamazione?

Faccio inoltre notare che queste conclusioni non solo sono state prese in due colloqui di cui "Il secondo … è stato utilizzato per la raccolta di alcuni dati anamnestici.", ma che gli stessi dati cui fa riferimento la psicologa nelle sue "conclusioni" non trovano riscontro nelle sue stesse rilevazioni, cosa che lascia supporre se non una possibile corruzione, certamente poca trasparenza. 

Ritengo pertanto che la relazione effettuata dalla Dott.ssa Cornado, volesse a tutti i costi mettere in risalto delle inesistenti condizioni sia della bambina che della sottoscritta per le quali si può affermare che la psicologa non ha rispettato delle regole fondamentali per il servizio cui è preposta, rilasciando una relazione pregiudizievole e di parte, in totale assenza di una sana valutazione obiettiva ed equidistante da entrambe le parti.

Non si capisce peraltro quali strumenti tecnici abbia utilizzato per permettersi, in un’ora, di rilasciare una diagnosi che richiederebbe comunque tempi e metodologie ben lungi da quelle usate dalla Dott.ssa Daniela Cornado, inquinando il procedimento legale (Trib. Minori N. 458-R.G.C.C.), oltre che diffamare la mia persona.

  • Il giorno 15/02/2000, il Tribunale per i minorenni, decreta "…considerato che le acquisizioni processuali dimostrano che non sussistono i presupposti per una dichiarazione di decadenza della madre Sig.ra C. dalla potestà genitoriale, …" (Allegato 16 31 kb)

Solo più tardi scoprivo il perché di una tale sentenza, che ritenevo partita dalla mia denuncia di maltrattamento nei confronti del padre, e che poi si è "trasformata" in indagine sulla capacità genitoriale della madre.

  • Faccio presente che il giorno 28/1/2000 (Allegato 17 31 kb), pertanto prima che uscisse la sentenza del Tribunale per i minorenni, ricevo un ennesimo ricorso dal Tribunale Ordinario da parte di F. S., nel quale richiamando la relazione della dott.ssa Cornado (Allegato 15 110 kb) del Distretto di Desenzano – ASL di Brescia, tra l’altro chiede:
  • "Disporre CTU al fine di valutare se il rapporto madre – figlia risulti idoneo ad una equilibrata crescita della stessa e, se esistono, motivi di pregiudizio per la minore nel rapporto con il padre tali da giustificarne l’allontanamento"
  • 1) Affidare la figlia minore "Giulia" al padre …
  • 5) Ridurre l’assegno di mantenimento posto a carico del sig. F. S. nella misura di £. 800.000 mensili attesa la nascita della figlia B. (XX/XX/99)"
  • In seguito a questo ennesimo ricorso, vado a cercare gli atti del Tribunale per i minorenni relativi alla causa allora ancora aperta (Allegato 14) e scopro che in data 20/11/99 (Allegato 18 36 kb) F. aveva presentato allo stesso Tribunale, una memoria integrativa con la quale chiedeva "Che l'’Ill.mo Tribunale per i Minorenni voglia disporre a carico della sig. C. L. indagine psichiatrica o qualsivoglia altro provvedimento che riterrà di giustizia nell’interesse della minore sino anche alla dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 330 e ss. C.C., di decadenza della potestà genitoriale sulla figlia "Giulia", se del caso che, anche temporanea con conseguente affido della minore al padre."

Finalmente capivo la sentenza (Allegato 16 31 kb)

emessa dal Tribunale per i minorenni che così si era espresso "…considerato che le acquisizioni processuali dimostrano che non sussistono i presupposti per una dichiarazione di decadenza della madre Sig.ra C. dalla potestà genitoriale, …".

  • In seguito all’udienza del 11/2/2000 relativa al ricorso del 28/1/2000 (Allegato 17), in data 10/3/2000 il Tribunale Ordinario ha disposto CTU.

Sembrava quasi che finalmente qualche cosa potesse cambiare, ma era solo parvenza!

Già dal primo incontro con il dott. Carlucci, alla presenza dei 2 periti di parte, ho assistito ad una situazione che ha voluto esaltare una figura paterna inesistente annullando o meglio denigrando quella materna, imputandomi responsabilità passate e presenti, a me totalmente estranee come dimostrato non solo dai documenti relativi la causa in oggetto ma anche dalle videoriprese dallo stesso effettuate.

La volontà e la voce di "Giulia" non venivano ascoltate.

Prima di tutto esiste il diritto di un padre, indipendentemente da ciò che abbia fatto, quale sia il suo comportamento e la sua condizione personologica.

All’incontro con il dott. Carlucci, "Giulia" si è dimostrata com’è: aperta, tranquilla, socievole e serena; in quello successivo, quello previsto con il padre, si è rifiutata di rimanere sola con lui e il dott. Carlucci, per poterla esaminare, ha dovuto far rimanere anche me.

Durante tale incontro (vedi videoriprese depositata) il dott. Carlucci non ha fatto altro che imboccare F. S. su cosa doveva dire, usando in seguito come giustificazione, che ci si trovava di fronte ad un padre imbranato ed impreparato e, in seguito al mio disappunto a tale situazione, ho dovuto subire frasi ricattatorie della serie "…qualora lei non sarà in grado di far superare le paure della bambina e se non si dovesse ristabilire il rapporto padre-figlia, verrà rimesso in discussione l’affidamento della stessa", cose dette e scritte (Allegato 19 - pag. 24).

Ancora venivo malamente zittita (vedi videoriprese) quando il CTU e F. S. negavano a "Giulia" il fatto che il padre vuole togliere la potestà genitoriale alla mamma con frasi come "il papà non ti farebbe mai una cosa così cattiva" ed altre.

Per l'interesse del padre, il CTU, nonostante avesse la conferma della verità dagli atti che spero si sia degnato di consultare, non si è minimamente posto il problema che, denigrando e diffamando la madre, poteva incorrere nel rischio di mettere "Giulia" nel dubbio, inquinando le sue certezze. Fortunatamente questo non è successo, ma ritengo tale atteggiamento di totale assenza di professionalità.

Sorgono spontanee delle domande:

- Ma il mandato del dott. Carlucci era di valutare la relazione tra le parti oppure negare la realtà di un padre con personalità disfunzionale, nonostante fosse stato rilevato dai test dallo stesso effettuati, suggerendogli ciò che un padre "sano e normale" deve fare e dire?

- Come mai io, davanti a "Giulia", venivo zittita e richiamata dal dott. Carlucci, che si è autodefinito "Tribunale", come se io raccontassi falsità e, viceversa, parlava con "Giulia" per conto di F. S. appoggiandolo nelle sue menzogne negando alla bambina quanto da F. fatto a tutt'oggi, peraltro documentato dalle 160 pagine di atti giudiziari da lui portati avanti in un anno e mezzo?

- Come mai le affermazioni di "Giulia" di fronte alla figura "remissiva" del padre di quel giorno come, "…lui quando viene a casa non è così come adesso qui….è cattivo e dice le bugie…sì mi hai fatto male…vuole far diventare matta la mia mamma per poi portarmi via con lui…non vedi che ti viene il naso lungo, dici tante bugie …!" (documentate dalla videoripresa) non contano nulla?

Il CTU, nell’ultimo incontro del 29.07.2000 e nella relazione depositata il 2/10/00 (Allegato 19 606 kb), tra l'altro, ha proposto un programma di mediazione e di incontri in luoghi protetti in cui io dovrei lasciare "Giulia" ad una assistente sociale che a sua volta imposterà un lavoro di comunicazione tra padre e figlia.

In definitiva "Giulia", dopo aver subito una serie di violenze sulla sua persona ed avendo assistito a quelle fatte a me, dovrebbe diventare terapia per il padre perché, visti i suoi problemi pre - psicotici, non è in grado di gestirli da solo.

Nella relazione conclusiva, a pag. 24, sostiene che: "La signora ha inoltre dichiarato di non voler più accettare le proposte concordate nel corso dell'ultima seduta, in quanto, a suo dire, il marito avrebbe dovuto curarsi prima di poter incontrare la figlia."

Che il dott. Carlucci abbia seri problemi di memoria e di attenzione è un dato certo, visto come si permette di far slittare la deposizione del materiale per l'udienza prevista per il 22/09/00 (nonostante sia io che il mio CTP continuavamo a sollecitarlo) e visto come ha raccontato i fatti, nonostante avesse tutto il materiale ufficiale in mano.

Che abbia volontariamente voluto aiutare la figura paterna è altrettanto certo e documentato come si può notare dalle videoriprese, dai riferimenti da lui fatti e non documentati (per esempio la relazione della maestra della Scuola materna che secondo il CTU, a pag. 17 afferma "… come documenta la sua maestra dell'asilo, da momenti e da crisi regressive, con fasi di balbuzie. Vi sono stati episodi di somatizzazioni gastriche, incubi notturni con nausee."). A tale proposito invito questa corte a chiedere al dott. Carlucci dove ha rilevato questa affermazione, e di metterla a disposizione di tutti, visto che a me non è stata comunicata (anche perché non mi risulta che la maestra abbia mai dormito a casa mia); ma per quale motivo sostenga che io "non voglio più accettare le proposte concordate nel corso dell'ultima seduta,…." lo trovo vergognosamente ridicolo in quanto durante l'ultimo incontro del 29/07/00, in seguito alla sua proposta che trovavo e trovo deleteria, abbiamo avuto uno scontro nel quale non solo ho affermato la mia sicura posizione e cioè "prima il padre si cura, poi si riparlerà del rapporto con la figlia" ma ho anche chiesto di poter avere test e videoriprese quale documentazione per una eventuale azione legale nei suoi confronti per gli atteggiamenti, a mio avviso arbitrari e irregolari, da lui tenuti nei vari incontri e da lui considerati metodologici. 

Dire che sono senza parole è poca cosa, ancor più assistendo alla superficialità con cui il Giudice ha acquisito la relazione del dott. Carlucci senza neanche prendere in considerazione le violenze da noi subite ed emettendo un'ordinanza dove, tra l'altro, io e "Giulia" dovremmo andare all'ASL ad imparare "... a modificare il vissuto persecutorio verso il padre introiettando una figura genitoriale paterna buona..." (Allegato 21 80 kb)



Conclusioni

  • Acquisiti i test sulla mia persona, che non rilevano alcuna forma patologica, anche se il dott. Carlucci tenta di insinuare, come disturbante, la proiezione di una mia "angoscia abbandonica" su "Giulia", dimenticandosi probabilmente non solo tutto ciò che a tutt'oggi ho ed abbiamo subito, e parlo di aggressioni, diffamazioni e denigrazioni che "questo padre" ha fatto, e che, anche solo gli atti documentati e depositati, da soli commentano una realtà ben diversa da quella espressa dal CTU, ma anche che, personalmente, non è mia abitudine "abbandonarmi" a nessuna condizione che possa turbare la mia e l'altrui tranquillità.

Gli atti depositati relativi alla difesa di "Giulia", il mio quotidiano impegno nella lotta all'esclusione sociale a favore di tutte le categorie emarginate, penso che da sole commentino l'inesistenza del mio grado "abbandonico";

  • Acquisiti i test di "Giulia" dove a tutt'oggi non si riscontrano problemi, e dove il dott. Carlucci recita ipotesi su ciò che in futuro l'assenza di una "figura paterna", ed io aggiungo "responsabile", può generare su "Giulia", dimenticandosi tutto ciò che di positivo è oggi "Giulia" che lo stesso descrive come ""Giulia" appare dotata di ottime capacità di osservazione, è assai intenta e attiva nella percezione del mondo esterno. Ha una intelligenza particolarmente vivace: il fatto di vivere praticamente soltanto con la madre come ha rilevato la dott.ssa Azzacconi, ha favorito in lei "… lo sviluppo di una sensibilità particolare ed un forte intuito e insieme un utilizzazione ampia e sistematica del meccanismo di trasposizione e di identificazione immaginaria …", a dimostrazione che "questa madre", evidentemente, qualche cosa di buono ha fatto!

Faccio anche notare che F. S., pur avendo il padre molto presente (l’attività commerciale è comunicante con l’abitazione), non ha avuto a tutt’oggi, che ha compiuto 35 anni, quel distacco dalla madre che secondo il CTU, avviene "certamente" in presenza di "un padre" "La figura paterna ha un ruolo fondamentale nella crescita di un bambino perché rappresenta "l’alterità" (Pati, 1981), aiuta cioè il figlio ad uscire dalla relazione simbiotica con la madre, a distinguere la sfera individuale da quella sociale e ad avviarsi verso l’indipendenza" (Allegato 19 – pag. 21). Per questo motivo sopra ho voluto evidenziare l’importanza sì ma "responsabile" della "figura paterna".

  • Acquisiti i test di F. S., che il CTU interpreta come soggetto con incapacità relazionali, insicurezze personologiche, difficoltà a mentalizzare ed a integrare gli affetti, presenza di note depressive non compensate, presenza di processi di evitamento, assenza di autocritica, che trovo inutile commentare;

Relativamente a F. S., considerando il vissuto passato, ricco di aggressioni verbali e fisiche, i problemi a lui ascritti attraverso i test, che lo descrivono con problematiche psicologiche che tra l'altro lo inquadrano come un soggetto che, nella frustrazione, data la sua incapacità nel controllare la rabbia e l’imperioso bisogno di affermare il suo "diritto", è spinto a perdere il controllo di sé, come già successo e documentato (Allegato 10, 11 e 13);

Viste le sue continue aggressioni legali con le accuse (documentatamente false) più diffamanti nei miei confronti, che non giovano certo alla tranquillità di cui ogni essere umano ha bisogno;

Visto il non superamento da parte sua del rispetto della regola "vita separata con l’obbligo del mutuo rispetto;" come anche documentato dal fax (Allegato 20 26 kb) dove chiaramente vuole essere lui a controllare dove vado, con chi vado e quando vado, dimenticandosi troppo spesso che siamo separati legalmente dal luglio 1998, coinvolgendo peraltro in tale battaglia anche la sua convivente (si noti che tale fax è firmato da lui ma scritto da lei);

Vista la continua necessità da parte mia, di dover agire attraverso l'avv. D'Aprile per ottenere l'assegno di mantenimento e le spese sostenute e documentate per "Giulia", per la sua totale assenza di responsabilità e di rispetto delle regole;

Nell'interesse e nella tutela di "Giulia", mia, della figlia B. e dell'attuale convivente Sig.ra R. G., ritengo che F. S. debba prima superare le sue problematiche relazionali ed affettive attraverso l'aiuto di uno psicoterapeuta che lo guidi in questo percorso senz'altro complesso ma che, a mio avviso, è l'unica soluzione sensata al fine di poter, in seguito, instaurare un sano rapporto con la figlia "Giulia".

Ritengo che ogni proposta diversa possa solo essere un rattoppo momentaneo che sicuramente creerebbe in "Giulia" lacerazioni nel suo percorso di identità, a maggior ragione quando, come hanno fatto sia la dott.ssa Cornado che il dott. Carlucci, per ottenere a tutti i costi questo riavvicinamento padre/figlia, invece di mettere il padre di fronte alle sue responsabilità, hanno preferito risolvere il "caso" negando a "Giulia" quanto da lei vissuto in prima persona.

Non credo sia eccesso di zelo da parte mia e non voglio certamente inventarmi psicologa, ma tengo a far notare come tutte le accuse rivolte alla mia persona, attraverso i numerosi ricorsi presentati dal mio ex - marito, altro non sono che la trasposizione su di me di quelle che sono, a tutti gli effetti, problematiche sue (vedi test).

Altra alternativa è quella di lasciare invariate le condizioni di frequentazione del padre, rispettando la decisione di "Giulia" di accettare o meno l'incontro, sperando che lo stesso cerchi, di sua volontà, l'aiuto di cui necessita in figure professionalmente valide.

Sottolineo come la volontarietà nel mettersi in discussione, in psicologia, sia la base di un possibile successo, viceversa dell'obbligo.

 

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