CODICE DEONTOLOGICO

DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Roma, 18 aprile 1998

INDICE

Premessa

Titolo I - Principi

Titolo II - La responsabilità dell'A.S. nei confronti della persona utente e cliente

Titolo III -  La responsabilità dell'A.S. nei confronti della società

Titolo IV - La responsabilità dell'A.S. nei confronti dei colleghi e di altri professionisti

Titolo V -  La responsabilità dell'A.S. nei confronti dell'organizzazione di lavoro

Titolo VI -  La responsabilità dell'A.S. nei confronti della professione

Sanzioni disciplinari e procedure - art.17 DM 615/94


 

PREMESSA

Questo primo Codice deontologico dell'Ordine professionale degli assistenti sociali, istituito dalla Legge 23 marzo 1993 n.84, nasce dopo oltre cinquanta anni di presenza della professione di assistente sociale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli assistenti sociali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni. Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione. Gli assistenti sociali sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.


TITOLO I

PRINCIPI

1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.ù

2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.

3. L'assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice di un domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.

4. L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.

6. L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.


TITOLO II

LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE

Capo I

Diritti degli utenti e dei clienti

7. L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo di aiuto.

8. Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.

9. L'assistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa.

10. L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.

11. L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.

Capo II

Regole generali di comportamento dell'assistente sociale

12. L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.

13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.

14. L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni della specifica relazione professionale.

15. L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.

16. Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.

Capo III

Riservatezza e segreto professionale

17. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.

18. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

19. L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.

20. L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

21. L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.

22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale. La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.

23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.


TITOLO III

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Capo I

Partecipazione e promozione del benessere sociale

24. L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.

25. L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.

26. Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.

27. L'assistente sociale deve contribuire alla promozione allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita.

28. L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.

29. L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale.

30. L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti.

31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.


TITOLO IV

LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Capo I

Rapporti con i colleghi ed altri professionisti

32. L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.

33. L'assistente sociale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.

34. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio all'utente o al cliente, e nell'interesse degli stessi, l'assistente sociale ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.


TITOLO V

LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Capo I

L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro

35. L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.

36. L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.

37. L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.

38. L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.

39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.

40. L'assistente sociale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.


TITOLO VI

LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Capo I

Promozione e tutela della Professione

41. L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.

42. L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.

43. L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.

44. L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate all'utente ed al cliente.

45. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

Capo II

Onorari

46. Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.

47. L'assistente sociale ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dall'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

Capo III

Sanzioni

48. L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dalla stessa; dell'infrazione risponde anche colui che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

49. L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dall'Ordine Nazionale. Le sanzioni disciplinari sono comminate da un'apposita Commissione costituita presso l'Ordine, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in applicazione dell'art. 17 del DM 615/94.

50. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.

51. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

Capo IV

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

52. L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.

53. L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale.

Capo V

Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli stranieri in Italia

54. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del paese in cui esercita. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservare il presente Codice.

Capo VI

Aggiornamento del Codice

55. Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.